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Global Publication Luglio 2018

Nuove disposizioni in materia di contratti a termine e di rimedi contro i licenziamenti ingiustificati

Il Governo ha emanato il Decreto Legge 12 luglio n. 87, che introduce importanti cambiamenti alle regole in materia di contratti a tempo determinato e di licenziamenti.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 ed è in vigore dal 14 luglio 2018. Il Parlamento deciderà poi se convertirlo in legge con o senza modifiche.

Con riferimento ai contratti a termine, la nuova norma riduce a 24 mesi la durata massima dei contratti a termine. Tale soglia deve intendersi comprensiva di eventuali proroghe nonché di periodi di somministrazione svolti dal lavoratore per lo svolgimento di medesime mansioni. Sotto un ulteriore profilo, il decreto reintroduce l’obbligo per il datore di lavoro di “giustificare” per iscritto il ricorso al contratto al termine, qualora lo stesso ecceda la durata di 12 mesi (comprensiva di eventuali proroghe o rinnovi). Ricordiamo che l’obbligo di indicare le causali nei contratti a termine era stato definitivamente abolito con il Decreto Poletti nel 2014  e con il Jobs Act nel 2015 (che avevano introdotto, quale unico limite ai contratti a termine, il rispetto della durata massima di 36 mesi, del tetto di 5 proroghe e dei limiti percentuali). La norma, infine, riduce a 4 il numero di proroghe che è possibile applicare ad un contratto a termine. Le nuove regole si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 14 luglio 2018, ma anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.

Con riferimento ai licenziamenti, il decreto conferma lo schema del “contratto a tutele crescenti”, secondo cui in tutti i casi in cui non è prevista la reintegrazione, l’indennità dovuta al dipendente in caso di licenziamento ingiustificato è pari a 2 mensilità di retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. Tuttavia, in base alla nuova disposizione, tale indennità non può essere inferiore a 6 mensilità di retribuzione e non può superare le 36 mensilità (il tetto previsto dal Jobs Act era invece di 24 mensilità di retribuzione).



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