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International arbitration report
In this edition, we focused on the Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission’s (SHIAC) new arbitration rules, which take effect January 1, 2024.
Italia | Publication | settembre 2023
Il 9 marzo u.s., l’Italia ha recepito la Direttiva UE sul Whistleblowing, adottando il decreto legislativo n. 24/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023. (il “Decreto”).
Il 15 luglio 2023 sono, altresì, entrate in vigore le Linee Guida di ANAC in materia di Whistleblowing volte a fornire indicazioni agli enti pubblici e privati, di cui tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.
Le disposizioni del Decreto si applicano a:
Viene ampliata la categoria dei soggetti che hanno facoltà di segnalazione: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e liberi professionisti, volontari, tirocinanti, gli azionisti nonché i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza.
In base al Decreto, il whistleblower può ora ricorrere a tre canali di segnalazione per denunciare una violazione:
Il 15 luglio 2023 le imprese che occupano più di 249 dipendenti si sono dovute già adeguare alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.
La prossima scadenza è prevista per il 17 dicembre 2023; data, questa, entro la quale le imprese che occupano fino a 249 dipendenti dovranno farsi carico di una serie di adempimenti al fine di implementare le previsioni del Decreto.
In particolare, i datori di lavoro che ancora non vi abbiano provveduto, dovranno:
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione. In tale concetto vi rientrano atti quali il licenziamento, la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione della retribuzione, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, etc.
Tali atti si presumono ritorsivi, fatta salva la prova contraria (artt. 17 e 19 D.Lgs. n. 24/2023), ove intervengano a seguito della segnalazione. Si presume, inoltre, la responsabilità civile a carico della società per i danni che si sono verificati successivamente alla segnalazione.
Gli atti ritorsivi sono considerati nulli. Pertanto, in caso di licenziamento quale conseguenza della segnalazione, i segnalanti hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 L 300/1970 o dell’art. 2 del dlgs 23/2015, in base alla disciplina applicabile.
Una particolare attenzione dovrà essere poi riservata ai procedimenti disciplinari avviati successivamente alle segnalazioni, tenuto conto che sono previste tutele specifiche in relazione all’identità e riservatezza della persona segnalante.
Il decreto prevede, inoltre, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000, tra le altre, in caso di accertate ritorsioni commesse nei confronti dei segnalanti o se la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o se è stato violato l’obbligo di riservatezza o se non è stato istituito il canale di segnalazione.
Non sono, infine, validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previste dal Decreto, fatto salvo il caso in cui le stesse intervengano nelle sedi protette.
Il nostro team resta a Vostra disposizione per assisterVi in questa fase di implementazione e per fornire ogni approfondimento necessario.
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