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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
Italia | Publication | aprile 2022
Sempre più spesso l’INPS intima ai datori di lavoro il pagamento di ingenti differenze contributive e sanzioni a causa dell’erronea applicazione del massimale contributivo.
Perché?
È quindi fondamentale, al fine di evitare errori nel calcolo della contribuzione da versare all’INPS, assicurarsi se tali lavoratori abbiano o meno una anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, posto che:
In base a tale semplice informazione, quindi, cambia radicalmente il regime di calcolo della contribuzione previdenziale.
Ma ottenere una informazione accurata sul punto può essere più difficile di quanto si pensi:
In primo luogo, il dipendente può, anche in buona fede, fornire informazioni inesatte, ad esempio ignorando periodi di contribuzione relativi ad attività diverse dal lavoro subordinato (ad esempio rapporti di agenzia).
Inoltre, una anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996 può essere acquisita dal lavoratore anche nel corso di un rapporto di lavoro instaurato successivamente a tale data, per effetto di riscatti o accrediti figurativi di periodi precedenti e valevoli ai fini contributivi (es. anno di leva obbligatoria, anni di studi universitari, anni di tirocini/pratica, periodi di lavoro all’estero).
In tutti questi casi, se il datore di lavoro è in possesso di informazioni errate, è esposto al rischio di ricalcolo della contribuzione previdenziale da versare all’INPS sulla base retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (e non più nel limite di quella individuata dal massimale INPS).
Cosa fare per prevenire questi rischi?
Abbiamo individuato e predisposto una serie misure e strumenti per prevenire e gestire i rischi connessi all’erronea applicazione delle regole relative al massimale contributivo INPS.
Il team di employment è a vostra disposizione.
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Riportiamo di seguito le ultime novità in materia di diritto assicurativo.
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Con l’ordinanza n. 30392 del 18 novembre 2025, la Cassazione ha ribadito che la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito sul probabile esito dell’azione giudiziale omessa dall’avvocato è, di regola, una valutazione di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Tale giudizio, infatti, attiene al nesso di causalità tra l’attività non svolta e il possibile risultato favorevole per il cliente.
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Il 25 novembre 2025 IVASS ha emanato il Provvedimento n. 163, che introduce modifiche ai Regolamenti n. 40 e n. 41 del 2018. Si tratta di un passo importante per completare il quadro normativo sul nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, l’Arbitro Assicurativo, operativo dal 7 ottobre scorso.
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