Nuove causali per l’assunzione con contratto a termine

A partire dal 1° aprile 2024 sono entrate in vigore le recenti modifiche apportate al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore Commercio Terziario (“CCNL”).

In particolare, il CCNL ha introdotto, con l’art. 71-bis, le tipologie di causali che i datori di lavoro dovranno utilizzare nei contratti di lavoro a tempo determinato la cui durata (anche per sommatoria) superi i 12 mesi.

Il CCNL riporta una serie di causali suddivise nelle seguenti nove macrocategorie:

  • Saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale.
  • Fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera.
  • Festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio.
  • Festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua.
  • Riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi.
  • Terziario avanzato: lavoratori assunti per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato.
  • Digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale.
  • Nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura. Per la fase di avvio/inizio di nuove attività si applica l’art. 76.
  • Incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Tali causali dovranno tuttavia essere specificamente dettagliate all’interno del contratto di lavoro a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, nonché nelle lettere di proroga e di rinnovo volte ad estendere la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato oltre i 12 mesi. In altre parole, non sarà sufficiente copiare quanto riportato nel CCNL, ma occorrerà specificare il caso concreto che rientra in una delle categorie.

Lo stesso varrà anche con riferimento ai contratti di somministrazione a tempo determinato e alle ragioni giustificatrici del termine che gli utilizzatori dovranno comunicare alle Agenzie per il Lavoro.

Resta ovviamente salva la possibilità di utilizzare la causale “sostituzione di altri lavoratori”, occorrendone i presupposti.

Il nostro team resta a Vostra disposizione per assisterVi qualora ne abbiate necessità e per fornire ogni approfondimento necessario.

NRF Employment Team

 



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